Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 11/07/1980 n. 753

Art. 93 Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio. Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare. Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio. Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l’ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 e, in caso di recidiva, da lire 200.000 a lire 600.000.

Art. 94 Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente. Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione. E' ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale. Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale. Titolo IX Determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e disposizioni interne Capo Disposizioni comuni

Art. 95 Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circola zione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materia- le mobile. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigen te codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali. Capo II Disposizioni riguardanti le ferrovie dello stato

Art. 96 Il direttore generale delle F.S. emana:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie;

b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;

c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;

e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;

f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;

g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni

h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

i) la condotta e la scorta dei treni;

l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.

Art. 97 Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;

2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l’individazio ne e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione

Art. 98 Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d’arte;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d’arte.

Art. 99 Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni inter ne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento. Capo III Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione

Art. 100 Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme rego lamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi . Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali. I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio. In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali. Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni. Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 101 Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del prece dente art. 95, nonché di quelle di cui al precedente art. 100;

2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.

Art. 102 Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

 

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